L’articolo 4 del D. Lgs. 153/1999 sancisce il principio della separazione funzionale, prevedendo per le fondazioni di origine bancaria una struttura di governo formata da organi collegiali distinti per ciascuna delle funzioni che in essa si svolgono: indirizzo, amministrazione e controllo. Per espressa disposizione normativa (articolo 4, lettera f, del D. Lgs. 153/1999) la composizione di tali organi è soggetta ad alcuni vincoli, primi fra i quali la rappresentatività degli interessi della comunità territoriale di riferimento. La norma di legge, pur lasciando la composizione degli organi collegiali alla libertà statutaria, prevede inoltre che la scelta dei membri venga effettuata tenendo conto delle necessità strategiche ed operative della fondazione.

All’Organo di indirizzo (Consiglio Generale) compete una funzione di carattere strategico, inerente alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione, oltre che alla verifica dei risultati.

All’Organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione) spettano compiti di gestione nonché di proposta e di impulso dell’attività della fondazione nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall’Organo di indirizzo.

All’Organo di controllo (Collegio Sindacale) compete l’azione di garanzia del rispetto dei requisiti di trasparenza ed accountability, con riferimento all’operato sia dell’Organo di indirizzo, quale interprete dei valori di utilità sociale propri della fondazione, sia del Consiglio di Amministrazione, quale soggetto che assume scelte nel rispetto delle norme, dello statuto, dei regolamenti e delle linee tracciate dall’Organo di indirizzo.

Il Direttore Generale è posto a capo della struttura operativa della Fondazione, con il compito di dare attuazione alle delibere del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

LA GOVERNANCE